SCIA
luglio 20, 2010 da Andrea Ficola
Categorie: Legislazione
L’attività costruttiva viene snellita con il maxiemendamento al ddl di conversione della manovra economica, rimanendo allo stesso tempo soggetta alle prescrizioni delle amministrazioni per la tutela del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale.
Scia – Segnalazione certificata d
i inizio attività
L’articolo 49 della manovra sostituisce la Dia, Dichiarazione di inizio attività, con la Scia, Segnalazione certificata di inizio attività.
Si tratta di una procedura semplificata, che amplia il ricorso all’autocertificazione. Nonostante sia prevista la presentazione degli elaborati tecnici, utili per consentire i controlli da parte delle amministrazioni competenti, le autocertificazioni possono sostituire l’acquisizione dei pareri e le verifiche preventive effettuate dagli enti appositi.
La Scia consente di iniziare i lavori dalla data di presentazione della segnalazione all’amministrazione preposta, ferma restando la possibilità di quest’ultima di effettuare verifiche in corso d’opera. Nel caso in cui venga accertata una carenza dei requisiti, l’amministrazione può adottare provvedimenti di divieto entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione. Decorso questo termine vale la regola del silenzio – assenso, a meno che non si incorra nel rischio di danni gravi e irreparabili per il patrimonio artistico e culturale, l’ambiente, la salute e la sicurezza pubblica.
Secondo il ddl, la Scia, dal momento dell’entrata in vigore della legge, sostituisce la disciplina della dichiarazione di inizio attività contenuta nelle norme statali e regionali.
La sostituzione non è però possibile in presenza di atti comunitari o rilasciati dalle amministrazioni preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio cultuale e paesaggistico e dell’ambiente.
Ricordiamo che secondo la precedente normativa, dopo la presentazione della Dia è invece necessario attendere 30 giorni prima di dare inizio ai lavori. I controlli in questo caso sono preventivi rispetto all’avvio delle attività.
Conferenza di servizi
Nell’articolo 49 la situazione appare diversa in materia di conferenza di servizi, dove i vincoli ambientali costituiscono un impedimento reale solo in sede di Via, Vas e Aia, che non ammettono il silenzio assenso. Negli altri casi, anche quando è richiesta l’autorizzazione paesaggistica, si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione il cui rappresentante non si sia espresso in modo definitivo. In presenza di un dissenso delle amministrazioni di tutela, il Consiglio dei Ministri si esprime entro 60 giorni, previo accordo delle Regioni o degli enti locali da raggiungere in 30 giorni. Se manca l’accordo il Governo può comunque procedere con delibera del CdM.
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