SCIA: Segnalazione Certificata di Inizio Attività
luglio 14, 2010 da Gabriele Franzé
Categorie: Legislazione
La manovra è per il momento solo “disegno di legge”, ma già ha mostrato il suo carattere circa le nuove disposizioni in materia di Conferenza di Servizi.
Infatti nell’art. 49 della bozza “Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78” presentata al senato prevede una forbita semplificazione circa l’organo amministrativo della Conferenza di Servizi, normato dalla Legge n. 241 del 7 agosto 1990, di cui riportiamo i punti principali:
- nell’art. 14, nei casi in cui è previsto un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, vi era la dicitura “indice di regola” una conferenza di servizi; questa prassi è stata sostituita dalla “possibilità di indire”;
- l’art. 19, in cui venivano disciplinate principalmente gli interventi in DIA, è stato soppresso e sostituito dal suo speculare, in cui la denuncia di inizio attività viene convertita in una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) effettuata dall’interessato, corredata dalle attestazioni di tecnici abilitati, a cui saranno allegati i relativi elaborati tecnici per le verifiche di competenza dell’amministrazione.
L’attività può così essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA.
Nel caso in cui l’amministrazione rilevi carenza nei requisiti richiesti nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione di eventuali effetti dannosi.
Chiunque, nella dichiarazione o attestazione allegata alla Segnalazione dichiari o attesti falsamente l’esistenza dei requisiti è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Ulteriormente semplificate infine le procedure autorizzative per favorire lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese, per le quali sono previste riduzioni degli adempimenti amministrativi gravanti su piccole e medie imprese; questo si traduce in una semplificazione ad esempio per la costruzione di un fabbricato artigianale, industriale, agricolo, o ancora per una sede di uffici.
Lo snellimento favorisce sempre lo sviluppo delle attività, ma le perplessità sono molte, soprattutto circa l’intervento di blocco posticipato delle attività, in quanto lascerebbe spazio a situazioni di pericolo nel caso degli interventi condotti non conformemente alla buona tecnica.
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