Le procedure autorizzative per gli impianti da fonti rinnovabili
gennaio 20, 2010 da Andrea Ficola
Categorie: Legislazione
Per fare chiarezza sulle autorizzazioni e procedimenti da seguire per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, viene riportato uno schema semplificativo in funzi
one del tipo d’intervento.
1. Impianti sottoposti a sola Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) (L.R. 6/2008, L.R. 26/07,
D.Lgs 387/03 art. 12, Decreto 19/02/07) – ferma restando la disciplina di cui al Decreto
Legislativo 42/04
a) solare termico > 30 m2, negli edifici pubblici e privati e negli spazi liberi annessi, se non comportano modifiche di volumi e superfici (comunque non sottoposti al D.Lgs. 387/03)
b) Eolica.>=5kWp e <= 60 kWp
c) Solare Fotovoltaica .<= 20 kWp (ad esclusione degli impianti di cui al successivo punto 2 b)
d) Idraulica <=100 kWp
e) Biomasse <= 200 kWp
f) Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas<= 250 kWp
g) impianti di produzione di energia da Fonte Rinnovabile per i quali non è previsto alcun tipo di autorizzazione ovvero quelli per i quali non deve essere acquisito alcun parere o nulla osta (paesaggistico, ambientale, idrogeologico, monumentale, edilizio, di attraversamento, di rispetto di fasce stradali, ferrovarie, ecc.) oppure quelli per i quali è necessario un solo parere
o nulla osta (da allegare alla DIA).
2. Impianti sottoposti a sola comunicazione di inizio attività (R.L. 6/2008, L.R. 26/07) – ferma restando la disciplina di cui al Decreto Legislativo 42/04
a) solare termico <= 30 m2 e pompe di calore destinate esclusivamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici pubblici e privati e negli spazi liberi annessi (comunque non sottoposti al D.Lgs. 387/03)
b) impianti solari fotovoltaici parzialmente o totalmente integrati agli edifici pubblici e privati ovvero anche non integrati, qualora posti sulle coperture di edifici commerciali ed industriali, di potenza nominale uguale o inferiore a 20 kWp e, relativamente agli stabili condominiali, di potenza nominale uguale o inferiore a 5kWp per unità abitativa, fino ad un massimo di 20 kWp per l’intero stabile;
c) impianti eolici <= 5 kWp negli edifici pubblici e privati e negli spazi annessi;
3. Impianti sottoposti ad Autorizzazione Unica: tutti gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile ad esclusione di quelli di cui ai precedenti punti 1 e 2.
4. Impianti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA (screening) (D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. – Decreto 19/02/07 , Legge 99/09)
a) Eolici > 1 MWp
b) Fotovoltaici > 1 MWp non integrati
c) Idroelettrici > 100 kWp
d) impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW.
tali soglie dimensionali sono ridotte del 50% se tali impianti ricadono all’interno di aree naturali protette
5. Impianti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.)
a) impianti di cui al precedente punto 4 che ricadono, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394;
b) Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW;
c) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
tali soglie dimensionali sono ridotte del 50% se tali impianti ricadono all’interno di aree naturali protette
6. Impianti non soggetti a concessione edilizia :
a) interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili in edifici ed impianti industriali (art. 26 della Legge 10/91);
b) impianti eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi e qualora la superficie dell’impianto non sia superiore a quella del tetto stesso (comma 3 dell’art. 11 del D.Lgs 115/08)
7. Impianti soggetti a concessione edilizia : tutti gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile con esclusione di quelli di cui al precedente punto 6;
8. per tutti gli impianti, ed in particolare per quelli sottoposti a vincolo paesaggistico, occorre far riferimento al Piano Territoriale Paesaggistico Regionale la cui norme di attuazione contengono le disposizioni generali, la disciplina di tutela e di uso dei singoli ambiti di paesaggio con l’individuazione degli usi compatibili e delle trasformazioni e/o azioni, le modalità di tutela delle aree tutelate per legge, le modalità di tutela degli immobili e le aree tipizzati, gli indirizzi di gestione volti a tradurre il piano in azioni e obiettivi operativi. Il piano definisce anche le possibilità degli usi tecnologici (compresi gli impianti di produzione di energia) nei diversi sistemi di paesaggio. La cartografia è consultabile on line sul sito http://www.regione.lazio.it/web2/contents/ptpr/; occorre anche fare riferimento alle norme del PTP (il PTPR è stato adottato ma non approvato e pertanto, non oltre 5 anni dalla data di pubblicazione, vigono le norme di salvaguardia, ovvero quelle di maggiore tutela);
9. per gli altri vincoli (archeologico, idrogeologico, ecc) o definizioni di fasce di rispetto, attraversamenti, ecc. occorre riferirsi alla normativa di settore o ai regolamenti dei vari enti gestori delle infrastrutture.
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