Le procedure autorizzative per gli impianti da fonti rinnovabili

gennaio 20, 2010 da Andrea Ficola  
Categorie: Legislazione

Per fare chiarezza sulle autorizzazioni e procedimenti da seguire per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, viene riportato uno schema semplificativo in funziLe procedure autorizzative per gli impianti da fonti rinnovabilione del tipo d’intervento.

1. Impianti sottoposti a sola Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) (L.R. 6/2008, L.R. 26/07,
D.Lgs 387/03 art. 12, Decreto 19/02/07) – ferma restando la disciplina di cui al Decreto
Legislativo 42/04
a) solare termico > 30 m2, negli edifici pubblici e privati e negli spazi liberi annessi, se non comportano modifiche di volumi e superfici (comunque non sottoposti al D.Lgs. 387/03)
b) Eolica.>=5kWp e <= 60 kWp
c) Solare Fotovoltaica .<= 20 kWp (ad esclusione degli impianti di cui al successivo punto 2 b)
d) Idraulica <=100 kWp
e) Biomasse <= 200 kWp
f) Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas<= 250 kWp
g) impianti di produzione di energia da Fonte Rinnovabile per i quali non è previsto alcun tipo di autorizzazione ovvero quelli per i quali non deve essere acquisito alcun parere o nulla osta (paesaggistico, ambientale, idrogeologico, monumentale, edilizio, di attraversamento, di rispetto di fasce stradali, ferrovarie, ecc.) oppure quelli per i quali è necessario un solo parere
o nulla osta (da allegare alla DIA).
2. Impianti sottoposti a sola comunicazione di inizio attività (R.L. 6/2008, L.R. 26/07) – ferma restando la disciplina di cui al Decreto Legislativo 42/04
a) solare termico <= 30 m2 e pompe di calore destinate esclusivamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici pubblici e privati e negli spazi liberi annessi (comunque non sottoposti al D.Lgs. 387/03)
b) impianti solari fotovoltaici parzialmente o totalmente integrati agli edifici pubblici e privati ovvero anche non integrati, qualora posti sulle coperture di edifici commerciali ed industriali, di potenza nominale uguale o inferiore a 20 kWp e, relativamente agli stabili condominiali, di potenza nominale uguale o inferiore a 5kWp per unità abitativa, fino ad un massimo di 20 kWp per l’intero stabile;
c) impianti eolici <= 5 kWp negli edifici pubblici e privati e negli spazi annessi;
3. Impianti sottoposti ad Autorizzazione Unica: tutti gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile ad esclusione di quelli di cui ai precedenti punti 1 e 2.
4. Impianti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA (screening) (D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. – Decreto 19/02/07 , Legge 99/09)
a) Eolici > 1 MWp
b) Fotovoltaici > 1 MWp non integrati
c) Idroelettrici > 100 kWp
d) impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW.
tali soglie dimensionali sono ridotte del 50% se tali impianti ricadono all’interno di aree naturali protette
5. Impianti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.)
a) impianti di cui al precedente punto 4 che ricadono, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394;
b) Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW;
c) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
tali soglie dimensionali sono ridotte del 50% se tali impianti ricadono all’interno di aree naturali protette
6. Impianti non soggetti a concessione edilizia :
a) interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili in edifici ed impianti industriali (art. 26 della Legge 10/91);
b) impianti eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi e qualora la superficie dell’impianto non sia superiore a quella del tetto stesso (comma 3 dell’art. 11 del D.Lgs 115/08)
7. Impianti soggetti a concessione edilizia : tutti gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile con esclusione di quelli di cui al precedente punto 6;
8. per tutti gli impianti, ed in particolare per quelli sottoposti a vincolo paesaggistico, occorre far riferimento al Piano Territoriale Paesaggistico Regionale la cui norme di attuazione contengono le disposizioni generali, la disciplina di tutela e di uso dei singoli ambiti di paesaggio con l’individuazione degli usi compatibili e delle trasformazioni e/o azioni, le modalità di tutela delle aree tutelate per legge, le modalità di tutela degli immobili e le aree tipizzati, gli indirizzi di gestione volti a tradurre il piano in azioni e obiettivi operativi. Il piano definisce anche le possibilità degli usi tecnologici (compresi gli impianti di produzione di energia) nei diversi sistemi di paesaggio. La cartografia è consultabile on line sul sito http://www.regione.lazio.it/web2/contents/ptpr/; occorre anche fare riferimento alle norme del PTP (il PTPR è stato adottato ma non approvato e pertanto, non oltre 5 anni dalla data di pubblicazione, vigono le norme di salvaguardia, ovvero quelle di maggiore tutela);
9. per gli altri vincoli (archeologico, idrogeologico, ecc) o definizioni di fasce di rispetto, attraversamenti, ecc. occorre riferirsi alla normativa di settore o ai regolamenti dei vari enti gestori delle infrastrutture.

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Commenti

Un commento a “Le procedure autorizzative per gli impianti da fonti rinnovabili”

  1. Valutazione impatto ambientale - EnergeticAmbiente.it on febbraio 26th, 2010 08:37

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