Edifici ad energia zero, l’obbligo arriva dall’Europa
maggio 26, 2010 da Andrea Ficola
Categorie: Efficienza Energetica, Legislazione
Novità ed input importanti giungono dall’Europa per quanto riguarda il futuro delle nostre abitazioni, saranno tutti edifici a energia zero.
La nuova direttiva europea sostituirà l
a 2002/91/CE, che sarà abrogata dal 1º febbraio 2012.
Entro il 30 giugno 2011 verranno stabiliti i metodi per l’individuazione dei livelli ottimali, in funzione dei costi, dei requisiti di prestazione energetica per edifici ed elementi edilizi, determinata sulla base delle caratteristiche termiche dell’edificio e delle sue divisioni interne, degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di condizionamento, di illuminazione, e sulla base dell’orientamento dell’edificio, dei sistemi solari passivi e di protezione solare, ecc.
Il quadro distinguerà tra edifici nuovi ed esistenti e tra diverse tipologie edilizie. Entro questa data, gli Stati trasmetteranno alla Commissione la prima relazione contenente tutti i dati utilizzati per il calcolo e i risultati: se i requisiti minimi vigenti sono sensibilmente meno efficienti dei livelli ottimali, gli Stati dovranno giustificare per iscritto tale differenza e ridurre il divario.
La direttiva prevede, inoltre, che vengano redatti piani nazionali destinati ad aumentare il numero di “edifici a energia quasi zero” e disciplina la certificazione energetica. Quelli stabiliti dalla direttiva sono requisiti minimi e non impediscono agli Stati membri di mantenere o prendere provvedimenti più rigorosi. Questi edifici saranno ad altissima prestazione energetica, in cui il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili. Entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere “edifici a energia quasi zero”. Per gli edifici pubblici questa scadenza è anticipata al 31 dicembre 2018.
I requisiti minimi dovranno essere applicati alla prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione, esistenti e ristrutturati, degli elementi dell’involucro edilizio e dei sistemi tecnici importanti per la prestazione energetica. Saranno i singoli Stati a fissare tali requisiti minimi, rivedendoli almeno ogni cinque anni e aggiornandoli in funzione dei progressi tecnici nel settore edile.
Potranno essere esclusi: gli edifici tutelati per il loro valore architettonico o storico; gli edifici adibiti a luoghi di culto; i fabbricati temporanei, i siti industriali, le officine, gli edifici agricoli; gli edifici residenziali utilizzati meno di 4 mesi all’anno; i fabbricati indipendenti di superficie inferiore a 50 m2.
Gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti, devono migliorare la propria prestazione energetica, al fine di soddisfare i requisiti minimi; nella ristrutturazione devono essere valutati sistemi alternativi ad alto rendimento.
Per eseguire tali direttive L’unione europea ha predisposto strumenti di finanziamento e incentivi per favorire il miglioramento energetico degli edifici e il passaggio a edifici a energia quasi zero. A tal fine gli Stati membri dovranno predisporre gli strumenti più pertinenti sulla base delle circostanze nazionali ed entro il 30 giugno 2011 dovranno redigere un elenco delle misure e degli strumenti esistenti e proposti.
Non è obbligatorio rilasciare il certificato qualora sia già disponibile e valido un certificato rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE. In caso di costruzione, vendita o locazione, il certificato di prestazione energetica dovrò essere mostrato al potenziale acquirente o nuovo locatario e consegnato all’acquirente o al nuovo locatario.
La certificazione della prestazione energetica degli edifici e l’ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d’aria dovranno essere effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati e/o accreditati, operanti in qualità di lavoratori autonomi o come dipendenti di enti pubblici o di imprese private. L’accreditamento degli esperti sarà effettuato tenendo conto della loro competenza. Anche i sistemi di controllo per i certificati di prestazione energetica e i rapporti di ispezione degli impianti dovranno essere indipendenti.
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