Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

giugno 29, 2010 da Andrea Ficola  
Categorie: Legislazione

Chiarimenti dallAgenzia delle EntrateSono arrivati alcuni chiarimenti, da parte dell’Agenzia delle Entrate, per quanto riguarda le detrazioni fiscali relative alla sostituzione di infissi, con la possibilità di detrazione sia per il proprietario che per l’inquilino e relativi agli impianti fotovoltaici installati a terra.
Nel caso di una sostituzione di infissi presso un’abitazione data in locazione, la detrazione fiscale del 55% spetta sia al proprietario che all’inquilino, in proporzione alla spesa sostenuta per l’intervento. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 38/E del 23 giugno 2010, con la quale sono state diffuse le risposte, fornite in occasione dell’incontro del 3 giugno 2010 con gli iscritti agli ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili, sugli ultimi chiarimenti in merito alle novità di UNICO 2010.

Mediante un accordo tra il nudo proprietario e l’inquilino si procede alla sostituzione dei serramenti ripartendo il costo per il 70% a carico del nudo proprietario e per il 30% a carico dell’inquilino.

La detrazione spetta sia al nudo proprietario che all’inquilino, per l’ammontare di spesa effettivamente sostento da ciascuno, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge: pagamento mediante bonifico bancario con identificazione del beneficiario della detrazione e del bonifico, limite di spesa € 60.000, rispetto dei parametri tecnici dell’intervento. La comunicazione all’ENEA può essere unica, facendo riferimento all’unico intervento e ai due beneficiari.
Un altro quesito riguarda gli impianti fotovoltaici. L’Agenzia del Territorio ha considerato quelli posizionati sul suolo come opifici, categoria catastale D1. Dalle Risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate risulta invece che gli impianti fotovoltaici sono “impianti”, quindi beni mobili, che “possono essere rimossi e utilizzati per le medesime finalità senza antieconomici interventi di adattamento”.
Per l’Agenzia delle Entrate, l’impianto fotovoltaico situato su un terreno non costituisce impianto infisso al suolo in quanto, normalmente, i moduli solari che lo compongono possono essere rimossi e posizionati in altro luogo, mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità (Circolare 19 luglio 2007, n. 46/E).

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