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	<title>Logica Energetica &#187; Legislazione</title>
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	<description>Energie Rinnovabili, Fotovoltaico, Ecologia, Energia Eolica: Benvenuti nel Mondo della Logica Energetica</description>
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		<title>Iter Autorizzativi per un Impianto Fotovoltaico</title>
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		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 07:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[Legislazione]]></category>

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		<description><![CDATA[La costruzione e l’esercizio di impianti che producono energia da fonti rinnovabili sono subordinati a comunicazione od autorizzazione, vediamo nel dettaglio la scelta corretta in funzione della tipologia d’impianto. Con il D.M.del 10/09/2010 sono state adottate le Linee Guida Nazionali che hanno delineato una disciplina del procedimento di Autorizzazione Unica, della Dia e della Comunicazione, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1605 alignleft" style="margin: 4px;" title="Comunicazione inizio lavori senza DIA" src="http://www.logicaenergetica.it/wp-content/uploads/legislazione.jpg" alt="Iter Autorizzativi per un Impianto Fotovoltaico" width="176" height="140" />La costruzione e l’esercizio di impianti che producono energia da fonti rinnovabili sono subordinati a comunicazione od autorizzazione, vediamo nel dettaglio la scelta corretta in funzione della tipologia d’impianto.<br />
Con il D.M.del 10/09/2010 sono state adottate le Linee Guida Nazionali che hanno delineato una disciplina del procedimento di Autorizzazione Unica, della Dia e della Comunicazione, queste ultime modificate dal Dlgs 28/2011 che ha introdotto un nuovo procedimento semplificato per impianti inferiori ad una certa taglia, la PAS (Procedura Abilitativa Semplificata) che sostituisce la Dia.</p>
<p><strong>Autorizzazione Unica</strong><br />
Tale procedura tiene conto di tutti gli atti di assenso necessari per impianti di grandi dimensioni che non ricadono nelle procedure sotto elencate. Le modifiche più sostanziali apportate al procedimento di Autorizzazione Unica sono costituite dal termine per la conclusione del procedimento che passa da 180 a 90 giorni. I termini di 90 giorni non sono comprensivi della VIA (Valutazione Impatto Ambientale).<span id="more-2550"></span></p>
<p><strong>Procedura Abilitativa Semplificata</strong><br />
La procedura semplificata è la novità introdotta ma il Dlgs 387/2003 allegato A reca le soglie di potenza degli impianti (soglia che le Regioni possono aumentare sino ad 1 MW). Gli impianti soggetti a PAS sono quelli con le seguenti caratteristiche:</p>
<ul>
<li>Moduli fotovoltaici collocati sugli edifici</li>
<li>Superficie complessiva dei moduli non superiore a quella del tetto dell’edificio sul quale i moduli sono collocati</li>
<li>Gli altri impianti, non installati su edifici, aventi capacità di generazione inferiore a 20 Kwp.</li>
</ul>
<p>Il richiedente deve avere la disponibilità dei beni immobili su cui realizzerà l’impianto ma anche delle aree interessate dall’infrastruttura elettrica, non sarà più possibile avvalersi della procedura espropriativa per ottenere la disponibilità dei suoli per far passare la rete.<br />
La PAS a differenza dell’Autorizzazione Unica non ha efficacia di variante urbanistica, deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori, deve essere allegata:</p>
<ul>
<li>una relazione che attesti il rispetto della disciplina urbanistica e delle norme di sicurezza</li>
<li>preventivo per la connessione redatto dal gestore di rete</li>
</ul>
<p>Comunicazione<br />
Alcune tipologie di impianti sono subordinate a una comunicazione da inviare al Comune ed i lavori possono essere iniziati immediatamente.<br />
Gli interventi soggetti a comunicazione elencati nelle Linee Guida Nazionali sono:</p>
<ul>
<li>impianti fotovoltaici aderenti od integrati nei tetti dell’edificio o sulle loro pertinenze con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda</li>
<li>la superficie dell’impianto non è superiore a quella del tetto su cui viene realizzato</li>
<li>la capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto</li>
<li>realizzati fuori dal centro storico.</li>
</ul>
<p>Una volta richiesta l’autorizzazione o presentata la comunicazione deve essere richiesto al Comune un apposito documento dove si attesta l’idoneità della documentazione presentata ai fini della realizzazione dell’impianto. Tale documento è necessario nei casi di PAS e Comunicazione in quanto deve essere allegato durante la richiesta di incentivo al GSE.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-2552" title="iter-autorizzativi-impianto-fotovoltaico" src="http://www.logicaenergetica.it/wp-content/uploads/iter-autorizzativi-impianto-fotovoltaico.png" alt="Iter Autorizzativi per un Impianto Fotovoltaico" width="637" height="271" /></p>
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		<title>Conto Energia: i materiali Europei incrementano del 10% l’incentivo</title>
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		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 15:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conto Energia 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivi Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[Legislazione]]></category>

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		<description><![CDATA[Buone notizie per le industrie Europee costrette a fare i conti con la produttività del mondo asiatico spesso a scapito della qualità del prodotto. Il Quarto Conto Energia (DM 5/5/2011) prevede infatti che per gli impianti il cui costo d’investimento, ovvero il totale dei costi strettamente necessari per la realizzazione a regola d’arte dell’impianto fotovoltaico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2486" style="margin: 2px;" title="europa" src="http://www.logicaenergetica.it/wp-content/uploads/europa.jpg" alt="Conto Energia: i materiali Europei incrementano del 10% l’incentivo" width="175" height="161" />Buone notizie per le industrie Europee costrette a fare i conti con la produttività del mondo asiatico spesso a scapito della qualità del prodotto.</p>
<p>Il Quarto Conto Energia (DM 5/5/2011) prevede infatti che per gli impianti il cui costo d’investimento, ovvero il totale dei costi strettamente necessari per la realizzazione a regola d’arte dell’impianto fotovoltaico dei componenti diversi dal lavoro, sia riconducibile a materiali con produzione Europea per una percentuale pari ad un minimo del 60%.<span id="more-2485"></span></p>
<p>In questo caso l’impiego dei materiali diventa finalmente un parametro determinante per la scelta di un corretto preventivo, sicuramente il cliente si troverà a valutare preventivi con materiali non europei con prezzi inverosimili, in questo caso bisogna fare una scelta oculata che sicuramente porterà evidenti vantaggi sia dal punto di vista dei materiali impiegati sia dal punto di vista economico +10% per 20 anni.</p>
<p>Per toccare con mano il vantaggio di questa scelta ipotizziamo di voler realizzare un impianto da 3 kWp su edificio allacciato ad agosto 2011 con una produzione stimata al primo anno di 3600 kWh.</p>
<p><img class="size-full wp-image-2487 aligncenter" title="incentivo-materiali-europei" src="http://www.logicaenergetica.it/wp-content/uploads/incentivo-materiali-europei.png" alt="Conto Energia: i materiali Europei incrementano del 10% l’incentivo" width="600" height="73" /></p>
<p>Al discorso economico va aggiunta l’affidabilità del prodotto europeo come ad esempio i moduli Bosch, Conergy, SMA, Fronius, Solsonica.</p>
<p>Un altro parametro importante per quanto riguarda i  materiali è l’obbligo per gli impianti che entreranno in esercizio dopo un anno dall’entrata in vigore del Dlgs 28/11 di avere garanzie di almeno 10 anni sul prodotto.</p>
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		<title>Tariffe Incentivanti 4° Conto Energia</title>
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		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 15:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conto Energia 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivi Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[Legislazione]]></category>

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		<description><![CDATA[Il Quarto Conto Energia definito dal Decreto Ministeriale del 5 maggio 2011 prevede che gli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio in data successiva al 31 maggio 2011 e fino al 31 dicembre 2016, per un obiettivo di potenza massima installata di 23000 MW, hanno diritto ad una tariffa individuata in funzione alla potenza dell’impianto, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Quarto Conto Energia definito dal Decreto Ministeriale del 5 maggio 2011 prevede che gli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio in data successiva  al 31 maggio 2011 e fino al 31 dicembre 2016, per un obiettivo di potenza massima installata di 23000 MW, hanno diritto ad una tariffa individuata in funzione alla potenza dell’impianto, al tipo d’installazione e alle caratteristiche dei materiali impiegati.</p>
<p>L’incentivo come nei precedenti decreti è riconosciuto per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’impianto.<span id="more-2483"></span></p>
<p>Andiamo ad analizzare l’incentivo riconosciuto agli impianti in base alle distinzioni previste dal decreto. I primi sono gli impianti tradizionali (Impianti descritti nel Titolo II del Decreto) ovvero quelli costituiti da moduli fotovoltaici classici, installati su edifici, su pergole, tettoie o a terra.</p>
<p>Le tabelle riportate sono con cadenza mensile fino alla fine del 2011 con un graduale decremento della tariffa. Si nota immediatamente l’ulteriore suddivisione degli intervalli di potenza in modo da incoraggiare anche i piccoli investitori che si affacciano al mondo del rinnovabile per la propria abitazione o impresa. Oltre agli scaglioni di potenza ci sono, come precedentemente accennato, anche suddivisioni in base al luogo d’installazione in particolare l’installazione su edifici, o altri impianti. Per quanto riguarda le pergole, le pensiline, le serre, barriere acustiche, l’incentivo è calcolato come media aritmetica tra le due colonne.</p>
<p><img class="size-full wp-image-2460 alignnone" title="tariffe-incentivanti-2011-ago" src="http://www.logicaenergetica.it/wp-content/uploads/tariffe-incentivanti-2011-ago.png" alt="Tariffe Incentivanti 4° Conto Energia" width="597" height="329" /></p>
<p><img class="size-full wp-image-2461 alignnone" title="tariffe-incentivanti-2011-dic" src="http://www.logicaenergetica.it/wp-content/uploads/tariffe-incentivanti-2011-dic.png" alt="Tariffe Incentivanti 4° Conto Energia" width="591" height="334" /></p>
<p>Le tariffe previste negli anni successi sono suddivise in semestri, in maniera da limitare la corsa all’allaccio mensile.</p>
<p>Le novità, come già riportate nel Terzo Conto Energia, riguardano gli impianti riportati nel Titolo III e IV del decreto ovvero quelli integrati con caratteristiche innovative e quelli a concentrazione.</p>
<p>Gli impianti integrati con caratteristiche innovative sono quelli che presentano il modulo fotovoltaico vincolato alla copertura un esempio può essere il modulo di silicio amorfo incollato sulla lamiera della copertura di un capannone.</p>
<p><img title="tariffe-incentivanti-2011-tit3-4" src="http://www.logicaenergetica.it/wp-content/uploads/tariffe-incentivanti-2011-tit3-4.png" alt="Tariffe Incentivanti 4° Conto Energia" width="572" height="284" /></p>
<p>Una premio interessante da sottolineare sulla componente incentivante è quello relativo alla sostituzione di coperture in eternit pari a 5 cent €/kWh, premio maggiore rispetto alle vecchie versioni del Conto Energia.</p>
<p>Da una prima analisi risulta evidente come sia rimasta invariata la grande convenienza nell’investire sia per quanto riguarda il privato ed il piccolo imprenditore sia per tutta la filiera del mondo rinnovabile che non si concentra solo sulle solite aziende leader ma distribuisce lavoro ad un settore sempre più importante nell’economia del nostro paese.</p>
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		<title>ICI per il Fotovoltaico 2011, si paga l&#8217;ICI sul fotovoltaico?</title>
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		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 18:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[Legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[ici fotovoltaico]]></category>

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		<description><![CDATA[La materia è tutt’altro che semplice e soprattutto piuttosto fumosa perché ancora non siamo in possesso di un chiaro orientamento normativo nei confronti di questa problematica. La normativa che regolamenta il pagamento dell’ICI è il Dlgs 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni, e come recita l’Art.1 comma 2: “Presupposto dell’imposta è il possesso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1610" style="margin: 2px 4px;" title="ici fonti rinnovabili" src="http://www.logicaenergetica.it/wp-content/uploads/saldo-ici.jpg" alt="ICI per il Fotovoltaico 2011, si paga lICI sul fotovoltaico?" width="324" height="230" />La materia è tutt’altro che semplice e soprattutto piuttosto fumosa perché ancora non siamo in possesso di un chiaro orientamento normativo nei confronti di questa problematica.</p>
<p>La normativa che regolamenta il <em>pagamento dell’ICI</em> è il <strong>Dlgs 504 del 30 dicembre 1992</strong> e successive modificazioni, e come recita l’Art.1 comma 2:</p>
<p><em>“Presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricolo, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa”</em></p>
<p>- <a title="D.Lgs. 30-12-1992 n. 504" href="http://www.logicaenergetica.it/utility-pages/pdf/legge_407.pdf" target="_blank">per leggere l&#8217;intero D.Lgs. 30-12-1992 nr 504 clicca qui</a> -<em><br />
</em></p>
<p>Ma il Dlgs non entra nel merito di come verrà fatto il censimento di questi appunto “immobili” per questo compito è destinato l’ufficio del Catasto che opera secondo come regolamentato dall’Agenzia del Territorio.</p>
<p>Per sciogliere il nodo sul pagamento dell’ICI dobbiamo prima capire che tipo di impianti vanno accatastati e in che categoria.<span id="more-2477"></span></p>
<p>Su questo tema l’agenzia del territorio si è pronunciata con la <strong>Risoluzione N°3 del 2008</strong> con la quale si stabilisce che le centrali a terra sono equiparate a Opifici categoria D/1 e quindi sono soggette a ICI.</p>
<p>- <a title="Risoluzione 3 del 2008" href="http://www.logicaenergetica.it/utility-pages/pdf/risoluzione_3_2008.pdf" target="_blank">Per leggere la risoluzione n° 3 del 2008 clicca qui</a> -</p>
<p>Sempre nella stessa risoluzione, inoltre, si considerano esonerati dall’accatastamento, e quindi dal pagamento dell’ICI, i piccoli impianti ad uso domestico.</p>
<p>Con questa risoluzione le cose sono già più chiare ma non completamente; infatti per tutti gli impianti più grandi di quelli domestici ma ad uso delle strutture su cui sono installati, non c’è piena chiarezza.</p>
<p>Per sciogliere ogni dubbio rispondere l’Agenzia del territorio risponde attraverso l’ufficio di Torino il 13 Luglio 2009 dicendo che in questi casi vale il principio di destinazione prevalente:</p>
<p>- <a title="Risoluzione AT 3/2008 Agenzia di Torino" href="http://www.logicaenergetica.it/utility-pages/pdf/Risposta_3-08.pdf" target="_blank">per leggere la Risoluzione AT 3/2008 dell&#8217;agenzia di Torino clicca qui</a> -</p>
<p>Ovvero per impianti a servizio della struttura su cui sono installati, quindi in regime di Scambio su Posto, non è necessario l’accatastamento e quindi si possono considerare esonerati dal pagamento della fatidica imposta.</p>
<p>Nella risposta del luglio 2009 c’è un “tuttavia” che da spazio anche ad altri criteri; riportiamo di seguito il testo:</p>
<p>1.	Ai fini del classamento, nei casi di nuova costruzione, la presenza di tale impianto va tenuta in considerazione, alla stregua di tutte le altre qualità intrinseche che caratterizzano l’unità immobiliare, sia essa appartenente alle categorie ordinarie, speciali o particolari;</p>
<p>2.	Nei casi di installazione su immobili già censiti – attese le difficoltà ad una rappresentazione completa ed esaustiva di tutte le casistiche in astratto ipotizzabili – si può ritenere, quale indicatore discriminante sulla necessità o meno di presentare una denuncia di variazione catastale, la soglia incrementale del valore, in misura non inferiore al 15%</p>
<p>A questo punto abbiamo chiarito ogni dubbio circa l’accatastamento degli impianti fotovoltaici quindi al conseguente pagamento dell’ICI; c’è da dire, però, che la normativa è in divenire quindi sarà fondamentale tenersi aggiornati per sapere cosa fare.</p>
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		<title>Impianti fotovltaici, limitati nei terreni agricoli.</title>
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		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 00:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Ficola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[Legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[fotovltaico agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[fotovltaico limita le centrali nei terreni]]></category>
		<category><![CDATA[terreno fotovoltaico]]></category>

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		<description><![CDATA[Il decreto legislativo che recepisce la Direttiva 2009/28/CE per la promozione delle energie rinnovabili, suscita alcune perplessità Sono state aggiunte rispetto alla bozza iniziale delle limitazioni soprattutto in area agricola. All’articolo 8 dello schema è stato infatti aggiunto un comma in base al quale gli impianti solari fotovoltaici con moduli a terra in area agricola [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.logicaenergetica.it/wp-content/uploads/no_integr.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2367" title="no_integr" src="http://www.logicaenergetica.it/wp-content/uploads/no_integr-300x188.jpg" alt="Impianti fotovltaici, limitati nei terreni agricoli." width="300" height="188" /></a>Il decreto legislativo che recepisce la Direttiva 2009/28/CE per la promozione delle energie rinnovabili, suscita alcune perplessità<br />
Sono state aggiunte rispetto alla bozza iniziale delle limitazioni soprattutto in area agricola.</p>
<p>All’articolo 8 dello schema è stato infatti aggiunto un comma in base al quale gli impianti solari fotovoltaici con moduli a terra in area agricola possono accedere agli incentivi statali se la potenza nominale dell’impianto non è superiore a 1 MW e il rapporto tra la potenza nominale dell’impianto e la superficie del terreno nella disponibilità del proponente non è superiore a 50 kW per ogni ettaro.</p>
<p>Queste condizioni si aggiungono a quelle contenute nell’allegato 2 del decreto, secondo il quale non solo i componenti e gli impianti devono essere realizzati nel rispetto dei requisiti tecnici minimi stabiliti nei provvedimenti recanti i criteri di incentivazione, ma i moduli devono anche essere garantiti per almeno 5 o 10 anni, che decorrono dall’entrata in vigore del decreto.</p>
<p>Le modifiche apportate sono state volute dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che ha affermato di voler proteggere il terreno agricolo dalle speculazioni industriali.<br />
La risposta da parte del Presidente di Assosolare, giudicando “grave limite e freno allo sviluppo del settore fotovoltaico in Italia”. Le scelte effettuate contrasterebbero con i recenti provvedimenti come linee guida e il terzo conto energia.</p>
<p>L’esempio riportato da Assosolare è il seguente, se anche tutti i 3 GW del terzo conto energia fossero realizzati in impianti a terra, questi occuperebbero circa 6 mila ettari. In base ai dati ISTAT la superficie totale agricola e forestale in Italia è di 19,6 milioni di ettari, di cui 13,2 milioni sono utilizzati per l&#8217;agricoltura. Il fotovoltaico impegnerebbe lo 0,045% della superficie agricola.</p>
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		<title>Pensilina fotovoltaica: l&#8217;autorizzazione va con la DIA</title>
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		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 00:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele Franzé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[Legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncia di Inizio Attività fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[dia fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[municipio xii fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[super dia fotovoltaico]]></category>

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		<description><![CDATA[Nuovo articolo di Logica Energetica dedicato al capitolo delle autorizzazioni: questa volta condividiamo con i nostri lettori un caso affrontato a Roma, in via dell’Oceano Atlantico, per la realizzazione di una pensilina fotovoltaica. Il fabbricato è di competenza del Municipio XII, che copre quasi tutta la zona dell’EUR (Esposizione Universale Roma), e l’intervento è stato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuovo articolo di Logica Energetica dedicato al capitolo delle autorizzazioni: questa volta condividiamo con i nostri lettori un caso affrontato a Roma, in via dell’Oceano Atlantico, per la realizzazione di una pensilina fotovoltaica.</p>
<p>Il fabbricato è di competenza del Municipio XII, che copre quasi tutta la zona dell’EUR (Esposizione Universale Roma), e l’intervento è stato la realizzazione di una pensilina sul lastrico solare di un terrazzo.<br />
In realtà le pensiline erano due, speculari rispetto al torrino presente sul terrazzo, ognuna di altezza da 2,8 a 3,1mt, e di estensione pari a circa 40mq, su cui installare 3,6 kWp, per un totale di 7,2 kWp.<br />
Nonostante l’esistenza della Legge Regionale 28 Dicembre 2007 (art. 19 comma 4) che legifera sulla possibilità di realizzare impianti senza necessità della DIA (Denuncia di Inizio Attività), l’ufficio tecnico ci ha richiesto tale autorizzazione per via della costruzione della pensilina. Inoltre si trattava di DIA onerosa, che consiste nella pratica autorizzativa conosciuta anche come Super DIA, che può essere utilizzata per creare o ampliare volumetrie / superficie lorda di pavimento. E’ detta onerosa perché si paga in percentuale al costo per la costruzione dell’intervento. Ovviamente l’autorizzazione in questione doveva essere completa di relazione tecnica, e completa di calcolo strutturale.</p>
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		<title>Finanziaria, detrazione del 55%</title>
		<link>http://www.logicaenergetica.it/finanziaria-detrazione-del-55/</link>
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		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 00:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Ficola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Incentivi Solare Termico]]></category>
		<category><![CDATA[Legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[detrazione 55% 2010]]></category>
		<category><![CDATA[finanziaria]]></category>

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		<description><![CDATA[Una novità importante rispetto alla misura in vigore oggi è relativa al periodo di utilizzo della detrazione: l&#8217;importo deve essere spalmato in dieci anni, anzichè in cinque. Non trovano per ora conferma le altre ipotesi di modifica, secondo cui la percentuale di detrazione resterebbe al 55% per cappotti isolanti, tetti e pannelli solari, e scenderebbe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.logicaenergetica.it/wp-content/uploads/crisi_finanziaria1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2322" title="crisi_finanziaria1" src="http://www.logicaenergetica.it/wp-content/uploads/crisi_finanziaria1-300x199.jpg" alt="Finanziaria, detrazione del 55%" width="198" height="132" /></a><br />
Una novità importante rispetto alla misura in vigore oggi è relativa al periodo di utilizzo della detrazione: l&#8217;importo deve essere spalmato in dieci anni, anzichè in cinque.<br />
Non trovano per ora conferma le altre ipotesi di modifica, secondo cui la percentuale di detrazione resterebbe al 55% per cappotti isolanti, tetti e pannelli solari, e scenderebbe al 41% per la sostituzione di finestre e impianti termici. Si ipotizzava una riduzione dei tetti di spesa: 440 euro/mq per le finestre, 600 euro/mq per i pannelli solari e 9000 euro per gli impianti termici. L&#8217;operazione avrebbe un costo per lo Stato di 150 milioni di euro, a fronte dei 2 miliardi di euro stanziati negli ultimi quattro anni.</p>
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		<title>Procedura autorizzativa per un impianto fotovoltaico in BT</title>
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		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 02:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele Franzé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[Legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[Procedura autorizzativa fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[vincoli fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[vincoli paesistici fotovoltaico]]></category>

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		<description><![CDATA[La procedura autorizzativa per gli impianti fotovoltaici in Bassa Tensione talvolta risulta essere una pratica complessa, ma che con un semplice iter metodico possiamo semplificare notevolmente la questione. Il primo passo da effettuare è classificare il tipo di intervento da effettuare; infatti per le realizzazioni che non prevedono lavorazioni particolari, ma che si limitano all’installazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La procedura autorizzativa per gli impianti fotovoltaici in Bassa Tensione talvolta risulta essere una pratica complessa, ma che con un semplice iter metodico possiamo semplificare notevolmente la questione.</p>
<p>Il primo passo da effettuare è classificare il tipo di intervento da effettuare; infatti per le realizzazioni che non prevedono lavorazioni particolari, ma che si limitano all’installazione dell’impianto e alle relative opere edili &#8211; elettriche, l’intervento è classificabile senza dubbio come manutenzione ordinaria, ed in tale caso richiamiamo il seguente articolo del DPR 380/01, T.U dell’edilizia:</p>
<p>«Art. 6. (L) &#8211; (Attività edilizia libera). &#8211; 1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici  comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell&#8217;attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all&#8217;efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:<br />
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;</p>
<p>Tra i punti elencati nel precedente articolo, il più delicato è la valutazione delle disposizioni circa i beni paesistici. In generale le carte che regolamentano i vincoli paesistici sono il <a href="http://www.regione.lazio.it/web2/contents/ptpr/dettaglio.php?vmf=3" target="_blank">PTPR</a>, il <a href="http://www.urbanistica.comune.roma.it/uo-urbanistica-prg.html" target="_blank">PRG</a>, e la <a href="http://www.urbanistica.comune.roma.it/prg-adottato-elaborati-gestionali.html" target="_blank">Carta per la Qualità</a> (i link sono riferiti alla Regione Lazio, ed al Comune di Roma)</p>
<p>Quest’ultimo segnala le infrastrutture di qualità che possono essere oggetto di intervento solo sotto parere dell’ente preposto.<br />
Per quanto riguarda il PTPR le tavole sono 4 (dalla A alla D), e la definizione deve essere pari a quella riportata nelle immagini.<br />

<a href='http://www.logicaenergetica.it/procedura-autorizzativa-impianto-fotovoltaico-bt/val-cannuta-tav-a-paesaggio-degli-insediamenti-in-evoluzione/' title='Val Cannuta (Tav. A) - Paesaggio degli insediamenti in evoluzione'><img width="150" height="150" src="http://www.logicaenergetica.it/wp-content/uploads/Val-Cannuta-Tav.-A-Paesaggio-degli-insediamenti-in-evoluzione-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Procedura autorizzativa per un impianto fotovoltaico in BT" title="Val Cannuta (Tav. A) - Paesaggio degli insediamenti in evoluzione" /></a>
<a href='http://www.logicaenergetica.it/procedura-autorizzativa-impianto-fotovoltaico-bt/val-cannuta-tav-b-nessun-vincolo/' title='Val Cannuta (Tav. B) - Nessun vincolo'><img width="150" height="150" src="http://www.logicaenergetica.it/wp-content/uploads/Val-Cannuta-Tav.-B-Nessun-vincolo-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Procedura autorizzativa per un impianto fotovoltaico in BT" title="Val Cannuta (Tav. B) - Nessun vincolo" /></a>
<a href='http://www.logicaenergetica.it/procedura-autorizzativa-impianto-fotovoltaico-bt/val-cannuta-tav-c-nessun-vincolo/' title='Val Cannuta (Tav. C) - Nessun vincolo'><img width="150" height="150" src="http://www.logicaenergetica.it/wp-content/uploads/Val-Cannuta-Tav.-C-Nessun-vincolo-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Procedura autorizzativa per un impianto fotovoltaico in BT" title="Val Cannuta (Tav. C) - Nessun vincolo" /></a>
<a href='http://www.logicaenergetica.it/procedura-autorizzativa-impianto-fotovoltaico-bt/val-cannuta-tav-d-nessun-vincolo/' title='Val Cannuta (Tav. D) - Nessun vincolo'><img width="150" height="150" src="http://www.logicaenergetica.it/wp-content/uploads/Val-Cannuta-Tav.-D-Nessun-vincolo-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Procedura autorizzativa per un impianto fotovoltaico in BT" title="Val Cannuta (Tav. D) - Nessun vincolo" /></a>
<br />
Una volta verificato che la zona non è sottoposta a vincoli il procedimento viene ripetuto per il PRG. Nel caso tutte le verifiche confermino l’assenza di vincoli, si può allora procedere con la semplice Comunicazione di Inizio Lavori, ed iniziare anche lo stesso giorno l’installazione.</p>
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		<title>Detrazioni 55% ancora pressioni al governo per la conferma oltre il 2010</title>
		<link>http://www.logicaenergetica.it/detrazioni-55-ancora-pressioni-al-governo-la-conferma-oltre-il-2010/</link>
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		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 23:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Ficola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Incentivi Solare Termico]]></category>
		<category><![CDATA[Legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[55% 2011 agenzia dell'entrate]]></category>
		<category><![CDATA[detrazioni 2011]]></category>

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		<description><![CDATA[Intanto l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Guida “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico” aggiornata a settembre 2010, che contiene tutte le novità sulle procedure per la fruizione delle agevolazioni. La Guida descrive i tipi di intervento per i quali si ha diritto al beneficio e gli adempimenti necessari per ottenerlo. L’aggiornamento è dovuto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.logicaenergetica.it/wp-content/uploads/detrazioni_55.jpg"><img src="http://www.logicaenergetica.it/wp-content/uploads/detrazioni_55.jpg" alt="Detrazioni 55% ancora pressioni al governo per la conferma oltre il 2010" title="detrazioni_55" width="250" height="250" class="alignleft size-full wp-image-2233" /></a><br />
Intanto l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Guida “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico” aggiornata a settembre 2010, che contiene tutte le novità sulle procedure per la fruizione delle agevolazioni.<br />
La Guida descrive i tipi di intervento per i quali si ha diritto al beneficio e gli adempimenti necessari per ottenerlo. L’aggiornamento è dovuto alle più recenti modifiche normative che hanno riguardato soprattutto le procedure da seguire per usufruire correttamente delle agevolazioni.<br />
In particolare:<br />
- per i lavori che proseguono oltre un periodo d’imposta, è stato introdotto l’obbligo di inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate una specifica comunicazione entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio. Per i lavori che proseguono per più anni, il modello deve essere presentato entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione;<br />
- per gli interventi eseguiti dal 2009 è obbligatorio ripartire la detrazione in 5 rate annuali di pari importo (per il 2008 andava da un minimo di tre a un massimo di 10 anni, mentre solo per il 2007 c’era l’obbligo di ripartire la spesa in 3 rate annuali uguali);<br />
- è stata sostituita la tabella dei valori limite della trasmittanza termica DM 26 gennaio 2010<br />
Dal 1° luglio 2010, infine, al momento del pagamento del bonifico effettuato dal contribuente che intende avvalersi della detrazione, banche e Poste Italiane hanno l’obbligo di effettuare una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori.</p>
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		<title>Aggiornamento al Testo Unico della Sicurezza</title>
		<link>http://www.logicaenergetica.it/aggiornamento-al-testo-unico-della-sicurezza/</link>
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		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 00:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele Franzé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[Aggiornamento 81/08]]></category>
		<category><![CDATA[Aggiornamento al Testo Unico della Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto Legislativo 81/08]]></category>

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		<description><![CDATA[Ulteriore variazione delle condizioni per la nomina del coordinatore per la sicurezza: va sempre nominato nel caso di più imprese, anche non contemporanee, presenti sullo stesso cantiere. Infatti, fino alla settimana scorsa, il Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i. nell’articolo 90 comma 11 prevedeva una deroga secondo cui i lavori privati effettuati non soggetti a permesso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.logicaenergetica.it/wp-content/uploads/testo-unico-sicurezza-1.jpg"></a></p>
<p style="text-align: justify;">Ulteriore variazione delle condizioni per la nomina del coordinatore per la sicurezza: va sempre nominato nel caso di più imprese, anche non contemporanee, presenti sullo stesso cantiere.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, fino alla settimana scorsa, il Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i. nell’articolo 90 comma 11 prevedeva una deroga secondo cui i lavori privati effettuati non soggetti a permesso di costruire e con un importo inferiore ai 100.000 € non richiedevano la nomina del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.<br />
In realtà questa deroga è stata spesso fonte di dibattito, visto che nello stesso comma è specificato che i compiti del coordinatore in fase di progettazione sono svolti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione che comunque deve essere nominato.<br />
L’ambiguità dell’esclusione ha così portato ad un chiarimento da parte della Corte di Giustizia Europea, che ha appunto disciplinato la normativa mettendo l’obbligo della designazione del coordinatore qualora vi siano più imprese esecutrici sullo stesso cantiere, o in cui vi siano lavorazioni che comportano rischi particolari.<br />
La ratio per la quale la Corte Europea ha revisionato la normativa italiana è perché nonostante i lavori soggetti a permesso di costruire comportino sicuramente maggiori rischi, ciò non esclude che se i lavori non siano soggetti a tale titolo abilitativo, o se siano di limitata entità economica (100.000 € ) non possano implicare anch’essi rischi considerevoli per cui sia necessario nominare un coordinatore che progetti la sicurezza.</p>
<p style="text-align: justify;">La querelle nacque in un cantiere dove c’era in atto una ristrutturazione di un tetto ad altezza compresa tra i 6 e gli 8m (che secondo il testo unico dell’edilizia non rientra nelle lavorazioni che necessitano di permesso di costruire), in cui erano presenti contemporaneamente l’impresa di ponteggi, l’impresa di noleggio dell’autogru e l’impresa dei lavori strutturali.<br />
Da lì venne aperta una inchiesta che però vide l’assoluzione della committenza, mettendo però in allerta la commissione europea che ha poi prontamente provveduto.</p>
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