Presentato il Piano di Azione Nazionale (P.A.N.)
agosto 2, 2010 di Massimiliano Magnanelli
Categorie: Efficienza Energetica, Fotovoltaico, Legislazione, Solare Termico
Finalmente il 29/07/2010 la Direzione Generale energia nucleare, energie rinnovabili e efficienza energetica dell’MSE (Ministero dello Sviluppo Economico) ha inviato il Piano di Azione Nazionale (P.A.N.) dell’Italia alla Commissione Europea interrompendo un ritardo di ventinove giorni dal termine fissato dall’Unione.
Oltre l’Italia molti degli Stati membri hanno disatteso la data per la presentazione dei programmi riguardanti le strategie da adottare per soddisfare la quota rinnovabile nei consumi energetici.
La strategia nazionale del bel Paese nasce da un’ampia consultazione pubblica che ha reso partecipe le varie forze istituzionali comprese le associazioni ambientaliste e di categoria.
Durante tale dibattito è emersa una politica nazionale in materia di energie pulite tesa ad appagare le diverse esigenze legate alla sicurezza dell’approvvigionamento, i benefici socio-economici ed ambientali auspicando di raggiungere livelli sempre maggiori di consumi finali di energie rinnovabili.
Inoltre durante la redazione del programma italiano è stata annunciata una Conferenza nazionale sull’energia e l’ambiente dove si fisseranno ulteriori obiettivi e misure per delineare maggiormente la Strategia energetica nazionale coinvolgendo tutti i vari enti territoriali, quali le Regioni.
Il P.A.N. interviene in importanti temi sociali come i trasporti, le rinnovabili per usi termici e la produzione elettrica prevedendo diversi strumenti tesi sempre più ad aumentare la quota di energia rinnovabile prodotta.
Insomma quello che emerge dalla politica economico energetica sia nazionale che continentale è che il rinnovabile è l’unica strada percorribile per uno sviluppo socio-economico sostenibile.
Detrazione fiscale del 55% per interventi di riqualificazione energetica degli edifici
luglio 28, 2010 di Andrea Ficola
Categorie: Incentivi Solare Termico, Legislazione
E’ prevista la proroga della detrazione fiscale di cui all’articolo 1, comma 20, della legge 244/2007, ora in vigore solo fino al 31 dicembre 2010, per interventi di riqualificazione energetica degli edifici”.
Per effetto della Finanziaria 2008 infatti, la detrazione scadrà il 31 dicembre 2010 e, già da diversi mesi, sia il Parlamento che gli operatori del settore stanno chiedendo al Governo di prolungare l’agevolazione.
Poco più di un mese fa, le Commissioni Ambiente e Trasporti della Camera hanno chiesto al Governo di dare continuità alla detrazione del 55%. Poco prima erano stati i produttori di infissi ad avanzare la stessa richiesta, con una lettera indirizzata all’ANCI (Associazione dei Comuni Italiani), ai Ministeri, al Parlamento e alle Regioni associandosi all’analoga istanza presentata nel febbraio scorso dai Sindaci del Nord Italia.
In diverse occasioni il Governo ha espresso la propria disponibilità a prorogare il bonus oltre il 2010: a maggio il Sottosegretario allo Sviluppo Economico, ha riconosciuto i buoni risultati, sia ambientali che economici, ottenuti nei tre anni, affermando che c’è spazio per la proroga delle agevolazioni, compatibilmente con le esigenze di bilancio.
Finora però in nessun provvedimento c’è traccia della proroga della detrazione del 55%.
Detrazioni 55%, la rettifica è possibile.
luglio 23, 2010 di Andrea Ficola
Categorie: Legislazione
E’ possibile dal 13 luglio scorso rettificare i dati sul 55% inviati per il 2009, lo fa sapere l’Enea con un comunicato pubblicato sul sito dedicato alla detrazione fiscale del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
L’Enea ricorda che, in base alla Circolare 21/E del 23 aprile 2010 dell’Agenzia delle Entrate, è possibile modificare le documentazioni già inviate anche oltre il limite dei 90 giorni dalla fine lavori. Con la nuova scheda informativa dovrà essere re-inviato anche l’attestato di qualificazione energetica, ove richiesto.
La stessa Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 44/E del 27 maggio 2010, ha dettato le istruzioni su come beneficiare della detrazione anche per le spese che non risultano dalla scheda originaria inviata all’ENEA.
Si deve:
- presentare ai soggetti che prestano l’assistenza fiscale una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’art. 47 del Dpr 445/2000, nella quale sono evidenziati i dati della scheda informativa precedentemente trasmessa all’ENEA opportunamente modificati;
2. provvedere all’invio telematico della scheda rettificativa entro 90 giorni dalla data di attivazione della procedura informatica da parte dell’Enea. - L’Enea ricorda, infine, che non è necessario rettificare la documentazione qualora sia stato indicato un nominativo diverso dall’intestatario del bonifico o della fattura o non sia stato indicato che possono beneficiare dell’agevolazione più contribuenti.
SCIA
luglio 20, 2010 di Andrea Ficola
Categorie: Legislazione
L’attività costruttiva viene snellita con il maxiemendamento al ddl di conversione della manovra economica, rimanendo allo stesso tempo soggetta alle prescrizioni delle amministrazioni per la tutela del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale.
Scia – Segnalazione certificata d
i inizio attività
L’articolo 49 della manovra sostituisce la Dia, Dichiarazione di inizio attività, con la Scia, Segnalazione certificata di inizio attività.
Si tratta di una procedura semplificata, che amplia il ricorso all’autocertificazione. Nonostante sia prevista la presentazione degli elaborati tecnici, utili per consentire i controlli da parte delle amministrazioni competenti, le autocertificazioni possono sostituire l’acquisizione dei pareri e le verifiche preventive effettuate dagli enti appositi.
La Scia consente di iniziare i lavori dalla data di presentazione della segnalazione all’amministrazione preposta, ferma restando la possibilità di quest’ultima di effettuare verifiche in corso d’opera. Nel caso in cui venga accertata una carenza dei requisiti, l’amministrazione può adottare provvedimenti di divieto entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione. Decorso questo termine vale la regola del silenzio – assenso, a meno che non si incorra nel rischio di danni gravi e irreparabili per il patrimonio artistico e culturale, l’ambiente, la salute e la sicurezza pubblica.
Secondo il ddl, la Scia, dal momento dell’entrata in vigore della legge, sostituisce la disciplina della dichiarazione di inizio attività contenuta nelle norme statali e regionali.
La sostituzione non è però possibile in presenza di atti comunitari o rilasciati dalle amministrazioni preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio cultuale e paesaggistico e dell’ambiente.
Ricordiamo che secondo la precedente normativa, dopo la presentazione della Dia è invece necessario attendere 30 giorni prima di dare inizio ai lavori. I controlli in questo caso sono preventivi rispetto all’avvio delle attività.
Conferenza di servizi
Nell’articolo 49 la situazione appare diversa in materia di conferenza di servizi, dove i vincoli ambientali costituiscono un impedimento reale solo in sede di Via, Vas e Aia, che non ammettono il silenzio assenso. Negli altri casi, anche quando è richiesta l’autorizzazione paesaggistica, si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione il cui rappresentante non si sia espresso in modo definitivo. In presenza di un dissenso delle amministrazioni di tutela, il Consiglio dei Ministri si esprime entro 60 giorni, previo accordo delle Regioni o degli enti locali da raggiungere in 30 giorni. Se manca l’accordo il Governo può comunque procedere con delibera del CdM.
Fondo per la riqualificazione degli edifici pubblici
luglio 15, 2010 di Andrea Ficola
Categorie: Legislazione
E’ stato approvato un ddl per la riduzione delle emissioni di PM10 e di ossidi di azoto. Il Fondo è per gli interventi di riqualificazione energetica per gli edifici pubblici, installazione di pannelli solari, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti a caldaie di condensazione.
In quindici fra Regioni e Province autonome il disegno di legge introduce divieti e limiti alla circolazione del traffico per diverse categorie di mezzi di trasporto e incentivi per l’acquisto di veicoli di nuova immatricolazione o classe di omologazione Euro 5.
I sindaci di alcune città si sono impegnati a limitare il traffico automobilistico e ad estendere le aree pedonali, a migliorare l’efficienza degli edifici comunali, a promuovere il risparmio energetico, ad ottimizzare i consumi energetici per il riscaldamento privato.
Ma contemporaneamente hanno chiesto al Governo di prorogare oltre il 2010 la detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici e di incrementare il premio del Conto Energia per gli impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente di energia negli edifici pubblici.
Un primo passo è stato fatto con l’approvazione del nuovo Conto Energia lo scorso 8 luglio dalla Conferenza Unificata, mentre la detrazione del 55% scadrà il 31 dicembre 2010 e non è ancora stata prorogata.
SCIA: Segnalazione Certificata di Inizio Attività
luglio 14, 2010 di Gabriele Franzé
Categorie: Legislazione
La manovra è per il momento solo “disegno di legge”, ma già ha mostrato il suo carattere circa le nuove disposizioni in materia di Conferenza di Servizi.
Infatti nell’art. 49 della bozza “Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78” presentata al senato prevede una forbita semplificazione circa l’organo amministrativo della Conferenza di Servizi, normato dalla Legge n. 241 del 7 agosto 1990, di cui riportiamo i punti principali:
- nell’art. 14, nei casi in cui è previsto un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, vi era la dicitura “indice di regola” una conferenza di servizi; questa prassi è stata sostituita dalla “possibilità di indire”;
- l’art. 19, in cui venivano disciplinate principalmente gli interventi in DIA, è stato soppresso e sostituito dal suo speculare, in cui la denuncia di inizio attività viene convertita in una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) effettuata dall’interessato, corredata dalle attestazioni di tecnici abilitati, a cui saranno allegati i relativi elaborati tecnici per le verifiche di competenza dell’amministrazione.
L’attività può così essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA.
Nel caso in cui l’amministrazione rilevi carenza nei requisiti richiesti nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione di eventuali effetti dannosi.
Chiunque, nella dichiarazione o attestazione allegata alla Segnalazione dichiari o attesti falsamente l’esistenza dei requisiti è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Ulteriormente semplificate infine le procedure autorizzative per favorire lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese, per le quali sono previste riduzioni degli adempimenti amministrativi gravanti su piccole e medie imprese; questo si traduce in una semplificazione ad esempio per la costruzione di un fabbricato artigianale, industriale, agricolo, o ancora per una sede di uffici.
Lo snellimento favorisce sempre lo sviluppo delle attività, ma le perplessità sono molte, soprattutto circa l’intervento di blocco posticipato delle attività, in quanto lascerebbe spazio a situazioni di pericolo nel caso degli interventi condotti non conformemente alla buona tecnica.
Certificati Verdi, la lotta continua.
luglio 7, 2010 di Andrea Ficola
Categorie: Legislazione
Continua la lotta per quanto riguarda la possibilità o meno di acquisto dei certificati verdi. La manovra finanziaria mette in seria difficoltà questo mercato è quanto emerge dalle maggiori associazioni di settore ed esponenti politici, che nei giorni scorsi hanno più volte chiesto lo stralcio dell’articolo 45 dal DL 78/2010 per la stabilizzazione finanziaria e la competitività economica. L’articolo, che insieme alle altre misure dovrebbe contribuire alle politiche di rientro volute dall’Unione Europea, prevede che il Gse, Gestore dei servizi energetici, non possa più acquistare i certificati verdi rimasti invenduti.
L’incentivo dei certificati verdi è entrato in vigore con il Decreto Bersani. Si tratta di certificati che corrispondono ad una certa quantità di emissioni di CO2. Se un impianto alimentato da fonti rinnovabili produce energia emettendo meno CO2 di quanto avrebbe fatto un impianto alimentato con fonti fossili, il gestore ottiene dei certificati verdi che può rivendere a industrie o attività che sono obbligate a produrre una quota di energia mediante fonti rinnovabili ma non lo fanno autonomamente.
Nonostante le richieste inoltrate, il Governo ha confermato il mantenimento dell’articolo.
Secondo la proposta di modifica, le risorse potrebbero finanziare la ricerca. I due terzi delle risorse ottenute sarebbero destinati alla costituzione di un fondo del Ministero dell’Istruzione e dell’Università per interventi a sostegno della ricerca scientifica. Spetterebbe poi al Ministero l’emanazione di un decreto per la ripartizione dei fondi tra i vari interventi finanziabili.
Un terzo del risparmio creato dall’articolo andrebbe invece a ridurre il prezzo dell’energia elettrica per i consumatori finali mediante la decurtazione della componente tariffaria A3. I criteri e le modalità per la quantificazione dei risparmi dovrebbero essere stabiliti con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita L’AEEG, Autorità per l’energia elettrica e il gas, entro novanta giorni della entrata in vigore della legge di conversione.
Il mantenimento dell’articolo 45 e le novità introdotte dall’emendamento ha suscitato critiche dall’Aper, Associazione produttori energia da fonti rinnovabili, che nella manovra finanziaria vede una contraddizione dei principi sanciti con le linee guida presentare a Bruxelles per ottemperare agli obblighi comunitari derivanti dalla Direttiva 2009/28/CE. In sede di Unione Europea l’Italia si è infatti impegnata ad incentivare le fonti rinnovabili per raggiungere gli obiettivi del 20 – 20 – 20 concordati alla Conferenza di Copenhagen.
Il rischio è di provocare un duro corpo al settore delle rinnovabili intanto si attende l’iter per la conversione in legge, con la speranza di modifiche.
Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate
giugno 29, 2010 di Andrea Ficola
Categorie: Legislazione
Sono arrivati alcuni chiarimenti, da parte dell’Agenzia delle Entrate, per quanto riguarda le detrazioni fiscali relative alla sostituzione di infissi, con la possibilità di detrazione sia per il proprietario che per l’inquilino e relativi agli impianti fotovoltaici installati a terra.
Nel caso di una sostituzione di infissi presso un’abitazione data in locazione, la detrazione fiscale del 55% spetta sia al proprietario che all’inquilino, in proporzione alla spesa sostenuta per l’intervento. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 38/E del 23 giugno 2010, con la quale sono state diffuse le risposte, fornite in occasione dell’incontro del 3 giugno 2010 con gli iscritti agli ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili, sugli ultimi chiarimenti in merito alle novità di UNICO 2010.
Mediante un accordo tra il nudo proprietario e l’inquilino si procede alla sostituzione dei serramenti ripartendo il costo per il 70% a carico del nudo proprietario e per il 30% a carico dell’inquilino.
La detrazione spetta sia al nudo proprietario che all’inquilino, per l’ammontare di spesa effettivamente sostento da ciascuno, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge: pagamento mediante bonifico bancario con identificazione del beneficiario della detrazione e del bonifico, limite di spesa € 60.000, rispetto dei parametri tecnici dell’intervento. La comunicazione all’ENEA può essere unica, facendo riferimento all’unico intervento e ai due beneficiari.
Un altro quesito riguarda gli impianti fotovoltaici. L’Agenzia del Territorio ha considerato quelli posizionati sul suolo come opifici, categoria catastale D1. Dalle Risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate risulta invece che gli impianti fotovoltaici sono “impianti”, quindi beni mobili, che “possono essere rimossi e utilizzati per le medesime finalità senza antieconomici interventi di adattamento”.
Per l’Agenzia delle Entrate, l’impianto fotovoltaico situato su un terreno non costituisce impianto infisso al suolo in quanto, normalmente, i moduli solari che lo compongono possono essere rimossi e posizionati in altro luogo, mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità (Circolare 19 luglio 2007, n. 46/E).
Il Ministero dello Sviluppo Economico vara il “Piano di Azione Nazionale per le Energie Rinnovabili”
giugno 23, 2010 di Gabriele Franzé
Categorie: Legislazione
La scorsa settimana è stato definito il cosiddetto Piano di Azione Nazionale, ovvero il programma di quelli che saranno gli interventi sul territorio nazionale volti all’incremento dell’utilizzo delle fonti rinnovabili.
Il documento consiste nella risposta italiana alla Direttiva 2009/28/CE del parlamento europeo, circa il controllo del consumo di energia europeo, il maggiore ricorso all’energia da fonti rinnovabili, oltre ad un particolare riguardo rivolto al risparmio energetico e ad un aumento dell’efficienza energetica.
Infatti la direttiva, oltre a dare linee di approccio generale fornisce dei valori ben precisi:
un obiettivo obbligatorio del 20 % di energia da fonti rinnovabili sul consumo di energia complessivo della Comunità entro il 2020 e un obiettivo minimo obbligatorio del 10 % che tutti gli Stati membri dovranno raggiungere per quanto riguarda la quota di biocarburanti sul consumo di benzine e diesel per autotrazione ancora entro il 2020.
La politica d’intervento italiana sarà articolata in funzione dei differenti settori, che saranno affrontati in maniera diversa in funzione del loro peso rispetto il consumo energetico complessivo.
Consumi finali per riscaldamento/raffrescamento
Rappresenta la quota parte più rilevante dei consumi finali nazionali, ma l’utilizzo delle fonti rinnovabili in questo ambito è bassissimo, quindi questi due fattori concorrono a concentrare proprio in questo settore gli sforzi maggiori, tra cui si prospettano:
- reti di teleriscaldamento
- sviluppo della cogenerazione
- misure addizionali per promuovere le fonti rinnovabili a copertura dei fabbisogni di calore (in special modo nel campo edile)
Consumi di carburante nel settore dei trasporti
Quello di carburante costituisce il secondo tra i consumi finali di energia.
Il primo obiettivo è quello di incrementare la produzione nazionale di biocarburanti, che attualmente si attesta a 2 milioni di t/anno, ma l’altro obiettivo principale è quello di sviluppare come alternativa il trasporto elettrico.
Consumi finali di energia elettrica
E’ il settore ancora meno importante, ma indubbiamente quello più in crescita, considerando che in tutti i processi termoelettrici, cioè in cui avviene la trasformazione di energia elettrica in calore, si perde circa la metà dell’energia.
Per agevolare l’installazione di impianti da produzione da fonte rinnovabile, e quindi aumentarne la percentuale rispetto all’energia elettrica complessiva è necessario in primo luogo adeguare il sistema elettrico proporzionalmente alla potenza installata, e quindi:
- un’accelerazione dei tempi di sviluppo delle reti elettriche e delle infrastrutture necessarie non solo al collegamento ma alla piena valorizzazione dell’energia producibile;
- lo sviluppo di sistemi di stoccaggio/accumulo/raccolta dell’energia, in modo da poter ottimizzare l’utilizzo delle fonti rinnovabili per l’intero potenziale a disposizione, superando la natura intermittente di alcuni tipi di produzioni;
- l’adeguamento delle reti di distribuzione, anche con la realizzazione delle cosiddette “reti intelligenti” che possono realizzare servizi di stoccaggio/accumulo/raccolta dell’energia elettrica prodotta di cui possono fruire i produttori qualora non potessero disporre dell’accumulo autonomo nel sito di produzione.
Quindi nuovamente all’opera, perché di spunti positivi ce ne sono tanti, ma la parte più difficile ed allo stesso tempo più importante è riuscire a realizzare quanto decantato.
Procedure semplificate per gli impianti fotovoltaici in Abruzzo
giugno 21, 2010 di Andrea Ficola
Categorie: Fotovoltaico, Legislazione
Le Regioni iniziano a muoversi per quanto riguarda le semplificazioni relative alle autorizzazioni per l’installazione di impianti fotovoltaici fino a 1Mw. È stata pubblicata la De
libera 244/2010, recante le linee guida per il corretto inserimento di impianti fotovoltaici a terra nella Regione Abruzzo.
Il provvedimento mira a stabilire regole certe per il corretto inserimento degli impianti fotovoltaici a terra, la presentazione delle istanze di autorizzazione e la gestione dei relativi procedimenti. È così attuato il Decreto Legislativo 387/2003, che consente alla Regione l’individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. La norma approvata ha stabilito che per gli impianti di potenza inferiore a 20 Kwp è sufficiente la Dia, denuncia di inizio attività.
Sugli impianti fotovoltaici a terra di potenza compresa tra i 20 Kwp e 1 Mw è richiesta una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai fini dell’autorizzazione generalizzata, che richiede un periodo di 30 giorni.
Le stesse procedure si applicano anche per l’autorizzazione degli impianti, anche non integrati, di potenza uguale o superiore a 20 kWp, installati su elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione.
La delibera introduce una procedura semplificata, in precedenza limitata agli impianti fino a 200 kw. Ne possono beneficiare anche le Ditte e le Pubbliche Amministrazioni che abbiano depositato la domanda entro la data di approvazione della Delibera, dandone notizia al Sevizio regionale.
Ci auguriamo che ogni regioni adotti le proprie linee guida per semplificare iter burocratici a volte inutili.





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