Autorizzazione paesaggistica: semplificazioni per interventi di lieve entità

maggio 4, 2010 da Gabriele Franzé  
Categorie: Ambiente

Autorizzazione paesaggistica: semplificazioni per interventi di lieve entitàE’ ormai al vaglio da circa 20 giorni il “Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità”, che permetterà di abbreviare la procedura per l’autorizzazione paesaggistica finalizzata a detta tipologia di interventi.
La volontà di revisionare il regolamento nasce dalla necessità di accordare una indispensabile tutela del paesaggio al bisogno di dar spazio allo sviluppo territoriale, nonché di trovare un punto d’incontro tra regioni, enti locali e Stato.

Il nuovo Regolamento è stato redatto ai sensi dell’articolo 146, comma 9, del Decreto Legislativo del 22 Gennaio 2004, n.42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), secondo il quale, se il Soprintendente non ha prescritto parere entro i termini indicati, l’amministrazione competente può indire una Conferenza dei Servizi, che deve pronunciarsi entro 15 giorni, a meno di interventi di lievi entità, che ricadono in una procedura snellita.

Tale procedura prevede che la documentazione da presentare, per sottoporre a valutazione la richiesta di autorizzazione all’intervento, sia costituita da una relazione tecnica redatta da un professionista, che attesti la conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica, edilizia e del paesaggio. Cosa fondamentale è l’abbreviamento dei tempi, infatti l’iter si riduce da 105 a 60 giorni (30 giorni per la verifica dell’ente locale, 25 giorni per il parere del Soprintendente, e gli ultimi 5 giorni per la delibera del provvedimento definitivo).

Tra gli interventi che si possono catalogare come quelli di lieve entità ne elenchiamo alcuni:
- interventi di demolizione senza ricostruzione
- interventi sui prospetti degli edifici esistenti, quali: aperture di porte e finestre o modifica delle aperture esistenti per dimensione e posizione
- interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti
- realizzazione di tettoie, porticati, gazebo e manufatti consimili aperti su più lati, aventi
una superficie non superiore a 10 mq
- pannelli solari, termici e fotovoltaici fino ad una superficie di 25 mq

In tutto i punti presenti sono 42, di cui prendere accuratamente nota per poter, come già detto, semplificare la procedura autorizzativa proprio in virtù del nuovo regolamento.

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